Pratiche enologiche ammesse
Il regolamento 606/2009 ridefinisce le pratiche enologiche ammesse dal precedente regolamento 1493/1999.
Pratiche e trattamenti enologici autorizzati
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Pratica Enologica |
Condizioni d’uso(1) |
Limiti d’uso |
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1 | Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno gassoso | |||||
2 | Trattamenti termici | |||||
3 | Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte | L’eventuale impiego di un coadiuvante non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto trattato | ||||
4 | Impiego di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria | |||||
5 | Impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione vinica | Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti | ||||
6 | Impiego, per favorire lo sviluppo dei lieviti, di una o più delle sostanze seguenti, eventualmente completate da un supporto inerte di cellulosa microcristallina: | |||||
– aggiunta di fosfato diammonico o solfato di ammonio, | Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione nonché per la seconda fermentazione alcolica di tutte le categorie di vini spumanti | Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali)(2) e di 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti | ||||
– aggiunta di bisolfito di ammonio, | Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione | Limite massimo di 0,2 g/l (espresso in sali)(2) e nei limiti previsti al punto 7 | ||||
– aggiunta di dicloridrato di tiamina. | Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il vino nuovo ancora in fermentazione | Limite massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina) per ogni trattamento | ||||
7 | Impiego di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio | Limiti (quantità massima nel prodotto immesso in commercio) di cui all’allegato I B | ||||
8 | Eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici | Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il vino nuovo ancora in fermentazione | ||||
9 | Trattamento con carbone per uso enologico | Soltanto per il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto di uve concentrato rettificato e per i vini bianchi | ||||
10 | Chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:– gelatina alimentare,
– proteine vegetali ottenute da frumento o piselli, – colla di pesce, – caseina e caseinati di potassio, – ovoalbumina, – bentonite, – diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, – caolino, – tannino, – enzimi pectolitici, – preparati enzimatici di betaglucanasi |
Condizioni d’uso della betaglucanasidi cui all’appendice 1 | ||||
11 | Impiego di acido sorbico sotto forma di sorbato di potassio | Quantità massima di acido sorbico nel prodotto trattato immesso in commercio: 200 mg/l | ||||
12 | Impiego di acido L (+) tartarico, di acido L (–) malico, di acido DL malico o di acido lattico per l’acidificazione | Condizioni e limiti di cui all’allegato V, sezioni C e D, del regolamento n. 479/08 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.Specifiche per l’acido L (+) tartarico di cui all’appendice 2, punto 2 | ||||
13 | Impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:– tartrato neutro di potassio,
– bicarbonato di potassio, – carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico, – tartrato di calcio, – acido L (+) tartarico, – un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni – equivalenti e finemente polverizzato |
Condizioni e limiti di cui all’allegato V, sezioni C e D, del regolamento n. 479/08 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.
Per l’acido L (+) tartarico, condizioni di cui all’appendice 2 |
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14 | Aggiunta di resina di pino di Aleppo | Condizioni di cui all’appendice 3 | ||||
15 | Impiego di preparati di scorze di lieviti | |||||
16 | Impiego di polivinilpolipirrolidone | |||||
17 | Impiego di batteri lattici | |||||
18 | Aggiunta di lisozima | |||||
19 | Aggiunta di acido L-ascorbico | |||||
20 | Impiego di resine scambiatrici di ioni | Soltanto per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato e alle condizioni di cui all’appendice 4 | ||||
21 | Impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi | Per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | ||||
22 | Immissione di argo o azoto | |||||
23 | Aggiunta di anidride carbonica | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 7 e 9, del regolamento n. 479/08 | ||||
24 | Aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | ||||
25 | Aggiunta di tannino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | ||||
26 | Trattamento:– dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
– dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio |
Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 5 | ||||
27 | Aggiunta di acido metatartarico | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | ||||
28 | Impiego di gomma arabica | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | ||||
29 | Impiego di acido DL-tartarico, detto altresì acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 5 | ||||
30 | Impiego, per favorire la precipitazione dei sali tartarici:– di bitartrato di potassio o tartrato acido di potassio,
– di tartrato di calcio |
Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | Per il tartrato di calcio, limite massimo di 200 g/hl | |||
31 | Impiego di solfato di rame o di citrato di rame per l’eliminazione di difetti di sapore o di odore del vino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | Limite massimo di 1 g/hl, purché il tenore di rame del prodotto così trattato non superi 1 mg/l | |||
32 | Aggiunta di caramello, a norma della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari, per accentuare il colore(4) | Soltanto per i vini liquorosi | ||||
33 | Uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un’atmosfera sterile | Soltanto per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per il vinoPratica consentita soltanto in Italia finché non venga vietata dalla legislazione nazionale e solo in recipienti di capacità superiore a 20 litri | Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile | |||
34 | Aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 6 | Limite massimo di 200 mg/l, purché nel vino immesso in commercio non siano rilevabili residui | |||
35 | Aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartarica e proteica del vino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 | ||||
36 | Trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 7 | ||||
37 | Impiego di ureasi per diminuire il tenore di urea nel vino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 8 | ||||
38 | Impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell’affinamento del vino, anche per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve | Condizioni di cui all’appendice 9 | ||||
39 | Impiego:– di alginato di calcio, oppure
– di alginato di potassio |
Soltanto per l’elaborazione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura | ||||
40 | Dealcolizzazione parziale del vino | Soltanto per il vino e alle condizioni di cui all’appendice 10 | ||||
41 | Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo – polivinilpirrolidone (PVI/PVP) per ridurre il tenore di rame, di ferro e di metalli pesanti | Condizioni di cui all’appendice 11 | Limite massimo di 500 mg/l (se i copolimeri sono usati nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare 500 mg/l) | |||
42 | Aggiunta di carbossimetilcellulosa (gomme di cellulosa) ai vini per garantirne la stabilizzazione tartarica | Soltanto per il vino e per tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti | Limite massimo di 100 mg/l | |||
43 | Trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino | Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 12 | ||||
(1) Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino, tutte le categorie di vini spumanti, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi, i vini ottenuti da uve appassite e i vini di uve stramature.(2) Questi sali di ammonio possono anche essere impiegati congiuntamente entro il limite massimo complessivo di 1 g/l, fermi restando i suddetti limiti specifici di 0,3 g/l e di 0,2 g/l. (3) Limite massimo di 250 mg/l per ogni trattamento. (4) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.