Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E’ consentita l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” l’indicazione bianco e rosso è facoltativa.
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” superiore, frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e il nome “Capriano del Colle”. In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata CAPRIANO DEL COLLE ma non inferiori alla metà della stessa.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.